di Gabriele Iuvinale
Il Patrimonio Rilancio, lo strumento di Cassa Depositi e Prestiti per la capitalizzazione (turn-around) delle grandi imprese strategiche, ha ora un Regolamento operativo. E’ stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale due giorni fa ed entrerà in vigore il 25 marzo prossimo.
Il testo, che dà attuazione all’articolo 27 del decreto Rilancio, è molto complesso e si compone di 41 articoli. Disciplina, in particolare, i requisiti di accesso, le condizioni, i criteri e le modalità degli interventi del Patrimonio Destinato ed i criteri di valutazione della congruità del Patrimonio.
Base legale e finalità del fondo
La disciplina del fondo di 39,5 miliardi di euro è contenuta nell’articolo 27 del DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020 n. 77, che autorizza CDP a costituire un patrimonio destinato, denominato “Patrimonio Rilancio”.
Lo scopo è di “attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19″. Secondo la norma, infatti, “possono essere effettuati interventi relativi a operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività”.
Si è già detto, tuttavia, che questo strumento, voluto fortemente dal precedente Governo, non è esente da rischi. Per di più, non appare né coerente con l’originaria missione di CDP di intermediazione finanziaria per gli Enti pubblici, né con il compito di Banca nazionale di promozione. C’è poi il pericolo che la Cassa possa nuovamente divenire, come già accaduto in passato per l’IRI o per la GEPI, un lazzaretto di grandi imprese decotte. In tal caso, le conseguenze sarebbero devastanti: rientro nel perimetro del debito pubblico delle sue passività o di singole operazioni.
I soggetti beneficiari
L’articolo 3 del Regolamento individua i soggetti beneficiari del fondo.
In particolare, gli interventi possono riguardare società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa (esclusi gli intermediari finanziari e le società di partecipazione indicate all’articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi), quelle che esercitano attività assicurative e gli istituti di pagamento, che alla data di richiesta dell’intervento soddisfino le seguenti condizioni:
sede legale in Italia;
fatturato annuo superiore a cinquanta milioni di euro;
la società non si trova in situazione di grave irregolarità contributiva o fiscale (articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
nei confronti della società, ai sensi della vigente normativa antimafia, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione o tentativi di infiltrazione mafiosa;
nei confronti degli amministratori, dei soci che detengono una partecipazione di controllo (articolo 2359, primo comma, del codice civile) e del titolare effettivo (articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
la società non è destinataria di provvedimenti di congelamento di fondi e risorse economiche o di altre limitazioni in base a normative nazionali o sovranazionali che dispongono misure restrittive nei confronti di determinati Stati o nei confronti di determinati soggetti e opera in conformità a tali normative;
nei confronti della società non è stata pronunciata sentenza di condanna né di applicazione della sanzione su richiesta (articolo 63 del decreto legislativo 8 giugno 200l, n. 231) anche non passata in giudicato, e l’impresa non è a conoscenza della pendenza di procedimenti a suo carico in relazione agli illeciti amministrativi commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente (articoli 24 e seguenti del decreto legislativo 8 giugno 200 l, n. 231);
gli amministratori o i direttori generali dell’impresa non sono stati sottoposti a misure di prevenzione (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), non hanno riportato condanne, né sono stati destinatari di sentenze di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., passate in giudicato per delitti dolosi, commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente (articoli 24 e seguenti del decreto legislativo 8 giugno 200 l, n 231).
Operatività del Patrimonio
Il Decreto Rilancio ha previsto che il Fondo possa operare secondo due differenti modalità:
nell’ambito del Quadro normativo temporaneo (Temporary Framework) dell’Unione europea sugli aiuti di Stato,
a condizioni di mercato (market unit).
Nell’ambito del Temporary Framework, il Patrimonio può intervenire mediante la partecipazione ad aumenti di capitale, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati convertibili e la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati.
A condizioni di mercato, invece, il fondo può agire attraverso la partecipazione ad aumenti di capitale, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, operazioni sul mercato secondario e ristrutturazioni di impresa. La norma specifica, però, che gli strumenti devono essere strutturati in coerenza con le operazioni di mercato della stessa specie e devono prevedere sempre la presenza di terzi co-investitori nella misura almeno del 30% dell’ammontare. Questi ultimi, inoltre, devono sottoscrivere gli strumenti a condizioni identiche a quelle del Patrimonio Destinato (c.d. pari passu).
Oltre alle condizioni soggettive sopra indicate, il regolamento ha elencato ulteriori requisiti che l’impresa beneficiaria deve possedere. A tal riguardo, si distingue tra interventi Temporary Framework ed a condizioni di mercato. Per questi ultimi, i requisiti sono più stringenti perché tendono a limitare l’intervento a soggetti aventi una migliore qualità creditizia.
Gli interventi Temporary Framework
In particolare, per gli interventi cui al Quadro normativo temporaneo sugli aiuti di Stato sono richiesti i seguenti requisiti aggiuntivi
in assenza dell’intervento, la società rischia di perdere la continuità aziendale;
è nell’interesse generale intervenire, in quanto l’intervento contribuisce ad evitare difficoltà di ordine sociale e considerevoli perdite di posti di lavoro, l’uscita dal mercato di un’impresa innovativa o di importanza sistemica, il rischio di perturbazioni di un servizio importante o situazioni analoghe debitamente giustificate.
Secondo la norma, il requisito dell’interesse generale va valutato alla data di richiesta e alla data di erogazione dell’intervento, e si intende soddisfatto se l’impresa richiedente:
appartiene almeno ad uno dei settori strategici indicati, quali: ferrovie; strade e autostrade; sistemi di trasporto rapido di massa per le aree metropolitane; porti e interporti; aeroporti, ciclovie
è di rilevante interesse nazionale o ad alto contenuto tecnologico individuate secondo i requisiti dimensionali e di settore, definiti ai sensi della disciplina di intervento di Cassa depositi e prestiti (articolo 5, comma 8-bis, del D.L. n. 269/2003, art. 1 del D.M. 2 luglio 2014), per tali intendendosi le imprese operanti nei seguenti settori: difesa; sicurezza; infrastrutture; trasporti; comunicazione; energia; ricerca e innovazione ad alto contenuto tecnologico; turistico-alberghiero; agroalimentare e della distribuzione; gestione di beni culturali e artistici
al di fuori delle società operanti nei settori sopra indicati, il provvedimento qualifica di rilevante interesse nazionale le società con un fatturato annuo netto non inferiore a 300 milioni di euro
rientra nel 30% delle imprese con maggior numero di dipendenti nella provincia dove è situata la propria sede legale ovvero la sede dello stabilimento produttivo
l’impresa non ha potuto reperire finanziamenti sui mercati a condizioni accessibili
l’impresa non si trovava, alla data del 31 dicembre 2019, in situazione di difficoltà, ai sensi di quanto disposto dalla normativa europea di cui all’articolo 2, n. 18, del GBER-Regolamento generale di esenzione per categoria, Reg. n. 651/2014/UE)
l’impresa non è società a partecipazione pubblica, come definita ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. n), del D.Lgs. n. 175/2016, ad eccezione delle società la cui partecipazione pubblica è inferiore al 10 per cento del capitale sociale e delle società quotate (ex art. 2, comma 1, lett. p), del D.Lgs. n. 175/2016.
Per gli interventi del Patrimonio Destinato che consistono nella sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati sono invece richiesti i seguenti requisiti, ulteriori rispetto a quelli soggettivi:
l’impresa, alla data di richiesta dell’intervento, non è PMI;
tra il 1° marzo 2020 e la data di richiesta dell’intervento, l’impresa ha registrato una riduzione di ricavi non inferiore al 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
l’impresa non si trovava, alla data del 31 dicembre 2019, in situazione di difficoltà, ai sensi di quanto disposto dalla normativa europea di cui all’articolo 2, n. 18, del GBER-Regolamento generale di esenzione per categoria, Reg. n. 651/2014/UE)
l’impresa non è società a partecipazione pubblica, come definita ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. n), del D.Lgs. n. 175/2016, ad eccezione delle società la cui partecipazione pubblica è inferiore al 10 per cento del capitale sociale e delle società quotate (ex art. 2, comma 1, lett. p), del D.Lgs. n. 175/2016
il prestito obbligazionario subordinato riguarda il fabbisogno relativo agli investimenti e/o quello relativo al capitale circolante
Gli interventi Market Unit
Gli interventi del Patrimonio Destinato a condizioni di mercato devono essere effettuati secondo le priorità definite, in relazione ai settori, alle filiere, agli obiettivi di politica industriale, nel Piano nazionale di riforma, in apposito capitolo dedicato alla programmazione economica, tenendo in considerazione l’incidenza dell’intervento con riferimento:
allo sviluppo tecnologico
delle infrastrutture critiche e strategiche
della rete logistica e dei rifornimenti
delle filiere produttive strategiche,
all’incidenza sulla sostenibilità ambientale
sulle altre finalità individuate dal Green new deal
sui livelli occupazionali
sul mercato del lavoro
La normativa secondaria stabilisce le tipologie e le dimensioni degli interventi del Patrimonio Destinato in regime di mercato (operazioni sul mercato primario, cioè il mercato su cui vengono trattati gli strumenti finanziari di nuova emissione). Si tratta di interventi di partecipazione ad aumenti di capitale, ovvero di sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili e possono essere effettuati solo in presenza di un contemporaneo co-investimento di almeno un altro investitore privato, come definito ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato, complessivamente non inferiore al 30% dell’importo totale dell’intervento richiesto dall’impresa proponente l’investimento.
Il Regolamento dispone che l’intervento del Patrimonio, consistente nella sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, non può essere inferiore a un milione di euro per ciascun prestito e l’intervento consistente nella partecipazione ad aumenti di capitale non può essere inferiore a 25 milioni di euro per ciascun aumento di capitale. L’importo minimo dell’intervento è commisurato alla dimensione delle società richiedenti, al fine di includere anche le società di medie dimensioni.
Il regolamento disciplina anche le principali condizioni economiche alle quali il Patrimonio può sottoscrivere aumenti di capitale in regime di mercato. In particolare, la sottoscrizione di aumenti di capitale deve essere effettuata alle medesime condizioni del co-investitore privato, nel rispetto di specifiche condizioni economiche – relative, rispettivamente, alle società con azioni quotate in un mercato regolamentato e alle società le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato – come eventualmente specificate dal Regolamento del Patrimonio Destinato.
In caso di aumento di capitale in opzione ai soci, l’intervento del Patrimonio può essere effettuato:
in esercizio del diritto di opzione da assegnare gratuitamente al Patrimonio stesso
ovvero con impegno di sottoscrizione dell’inoptato, da remunerare a condizioni di mercato oppure con modalità equipollenti, ad un valore che, ove applicabile, ha quale criterio di commisurazione il prezzo teorico delle azioni di nuova emissione dopo lo stacco del diritto di opzione relativo all’aumento di capitale (c.d. ”prezzo teorico ex diritto”, o “TERP “) scontato almeno del l0 per cento, come concordato dall’impresa richiedente con le banche collocatrici.
Il Regolamento contiene, inoltre, la disciplina delle principali condizioni economiche alle quali il Patrimonio può sottoscrivere prestiti obbligazionari convertibili in regime di mercato.
In particolare, è stabilito che alle imprese beneficiarie di tali interventi deve essere stato assegnato un rating rilasciato da un’agenzia di rating del credito esterna (ECAI) in data non precedente al 31 dicembre 2019.
La sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili deve avvenire alle medesime condizioni contemporaneamente offerte al co-investitore privato e comunque nel rispetto delle seguenti condizioni, volte a determinare, tra l’altro:
la durata, stabilita in un massimo sette anni, con riferimento alle società quotate, e di massimo cinque anni, con riferimento alle società non quotate
gli elementi per la determinazione del prezzo di sottoscrizione dello strumento
i criteri volti a stabilire il valore nominale dello strumento, con modalità analoghe a quelle già previste nel caso di operazioni compatibili con il Temporary Framework
il tasso di interesse, in ogni caso non inferiore a zero;
le modalità di rimborso;
la possibilità di prevedere, a livello contrattuale, il rimborso anticipato del prestito
Come previsto per l’operatività in regime di Temporary Framework, anche per quella di mercato si prevede il diritto per il Patrimonio di nominare membri di minoranza negli organi di amministrazione e controllo dell’impresa beneficiaria, e che il Patrimonio eserciti i propri diritti sociali, quale socio dell’impresa beneficiaria, coerentemente con la sua natura di investitore di minoranza.
E’ prevista, inoltre, la possibilità di investimenti diretti in imprese strategiche e di interesse nazionale tramite acquisto di prestiti obbligazionari convertibili e acquisti di azioni sul mercato primario e secondario.
Come disciplinato dal Decreto Rilancio, il Patrimonio può anche effettuare interventi volti alla ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività sia di tipo diretto, che indiretto.
Gli interventi diretti sono effettuati prevalentemente mediante la sottoscrizione di aumenti di capitale, in presenza di un co-investimento da parte soggetti privati (inclusi gli azionisti della società richiedente), contemporaneo, alle medesime condizioni e di importo complessivamente non inferiore investito dal Patrimonio. L’importo minimo per ogni singolo investimento è di 250 milioni. In sede di richiesta di intervento, l’impresa deve presentare un piano di ristrutturazione attestato da un esperto indipendente, da cui emergano la sostenibilità dell’indebitamento e le adeguate prospettive di redditività.
In questi casi, in favore del Patrimonio potranno essere previsti, tra l’altro, diritti di veto su determinate materie e diritti di nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dei dirigenti apicali dell’impresa beneficiaria.
Per gli interventi relativi a operazioni di ristrutturazione in via indiretta, questi potranno avvenire mediante la sottoscrizione di quote o azioni di OICR alternativi italiani, nel rispetto di specifiche condizioni previste dal Regolamento.
Il Regolamento, infine, contiene anche una disciplina dettagliata delle procedure istruttorie, dei profili economico finanziari e contabili del Fondo e della validità della garanzia di ultima istanza dello Stato.
I precedenti docupost su CDP di Extrema Ratio:
Focus su Cassa Depositi e Prestiti – Docupost 1
CDP: dalle attività svolte alla galassia delle società partecipate – Docupost 2
CDP: organi e controlli esterni – docupost 3
CDP: regole Eurostat “market unit” e rischi di ingresso nel DP – docupost 4
CDP: la “holding cassaforte” di Stato – Docupost 5
CDP: arriva il bazooka per la gestione del turnaround delle grandi imprese – Docupost 6
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