Con la recente sottoscrizione del “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”, sarà ora possibile procedere alla vaccinazione dei lavoratori direttamente nelle aziende. Le finalità di questa scelta sono giuste: concorrere ad accelerare e implementare a livello territoriale la capacità vaccinale; rendere più sicura la prosecuzione delle attività commerciali e produttive sull’intero territorio nazionale; accrescere il livello di sicurezza degli ambienti di lavoro. Il Protocollo si fonda anche sulle Indicazioni tecniche ad interim – approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e con validità sull’intero territorio nazionale – per la costituzione, l’allestimento e la gestione dei punti vaccinali straordinari e temporanei nei luoghi di lavoro. Il documento tecnico è stato redatto in coerenza con il Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e le Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19” di cui al decreto del Ministero della Salute del 12 marzo 2021. (Continua a leggere dopo la foto)
Sono state previste tre differenti opzioni vaccinali. La vaccinazione diretta nei luoghi di lavoro: i datori di lavoro potranno predisporre punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro per la somministrazione in favore delle lavoratrici e dei lavoratori che ne abbiano fatto volontariamente richiesta. In particolare, il Protocollo (punti 2 -11) prevede che i datori di lavoro, singolarmente o in forma aggregata e indipendentemente dal numero di lavoratrici e lavoratori occupati, con il supporto o il coordinamento delle Associazioni di categoria di riferimento, potranno manifestare la disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione nei luoghi di lavoro. I piani aziendali dovranno essere proposti direttamente dai datori di lavoro, anche per il tramite delle rispettive Organizzazioni di rappresentanza, all’Azienda Sanitaria di riferimento, nel rispetto delle Indicazioni ad interim e delle eventuali indicazioni specifiche emanate dalle Regioni e dalle Province Autonome per i territori di rispettiva competenza. La somministrazione del vaccino è riservata ad operatori sanitari in grado di garantire il pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie adottate per tale finalità e in possesso di adeguata formazione per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 e dovrà essere eseguita in locali idonei che rispettino i requisiti minimi definiti con le Indicazioni ad interim (richiamate al paragrafo 2). In questo caso, i costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, inclusi i costi per la somministrazione, sono interamente a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite è a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti. (Continua a leggere dopo la foto)
La vaccinazione presso strutture esterne private: i datori di lavoro potranno anche stipulare una specifica convenzione con strutture esterne in possesso dei requisiti per la vaccinazione. In particolare, il punto 12 del Protocollo prevede – in alternativa alla modalità della vaccinazione diretta in azienda – che i datori di lavoro potranno procedere alla vaccinazione attraverso il ricorso a strutture sanitarie private, concludendo, anche per il tramite delle Associazioni di categoria di riferimento o nell’ambito della bilateralità, una specifica convenzione con strutture in possesso dei requisiti per la vaccinazione. In questo caso gli oneri saranno a carico del datore di lavoro, ad esclusione della fornitura dei vaccini che viene assicurata dai Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti. (Continua a leggere dopo la foto)
La vaccinazione presso strutture sanitarie dell’INAIL: il punto 13 del Protocollo dispone che i datori di lavoro che, ai sensi dell’articolo 18 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente ovvero non possano fare ricorso a strutture sanitarie private, potranno avvalersi delle strutture sanitarie dell’INAIL. In questo caso, trattandosi di iniziativa vaccinale pubblica, gli oneri restano a carico dell’INAIL. Per quanto riguarda, infine, le ferie e i permessi, il Protocollo prevede che se la vaccinazione è eseguita in orario di lavoro, il tempo necessario alla medesima sarà equiparato a tutti gli effetti all’orario di lavoro. (Continua a leggere dopo la foto)
Inoltre, sempre il 6 aprile scorso, è stato sottoscritto anche il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” che aggiorna e rinnova i precedenti accordi su invito del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute, che hanno promosso un nuovo confronto tra le Parti sociali, in attuazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 1, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che – in relazione alle attività professionali e alle attività produttive – raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali. In continuità con i precedenti accordi, il Protocollo condiviso fornisce indicazioni operative aggiornate, finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.
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