Il Senato dà il via libera al disegno di legge che mira a riformare la legge di contabilità. Il voto favorevole sul testo era già stato dato dalla Camera, per cui con l’approvazione del Senato il cambiamento può dirsi ora ufficiale.
Ma esattamente che cosa cambia?
Con l’approvazione del testo si fondono in un unico provvedimento quelle che erano le leggi di Bilancio e di Stabilità e vengono eliminate una volta per tutte le clausole di salvaguardia (sostituite a loro volta da una disciplina mirata nel caso in cui le entrate attese non dovessero risultare in linea con le previsioni del governo). Cambiano anche i tempi con cui si era soliti presentare i testi finanziari. Tutte queste modifiche, in sostanza, rispondono al principio del nuovo articolo 81 della Costituzione Italiana* che nel 2012 ha introdotto il pareggio di bilancio.
La nuova disciplina
Il cambiamento più importante riguarda però la nuova legge di Bilancio che d’ora in avanti si spalmerà su due sessioni: da una parte assorbirà i contenuti della Stabilità e dall’altra riporterà le previsioni di entrate e di uscite espresse sia in termini di competenza che in termini di cassa. Il fatto stesso che saltino le clausole di salvaguardia, invece, porta pensare che ci sarà sicuramente una nuova disciplina, ma è già stato messo nero su bianco che tale disciplina non potrà in alcun modo ricorrere ai proventi dell’8×1000 o del 5×1000 per far fronte a degli oneri non in linea con le previsioni.
Brunello Colli
Art.81 Costituzione italiana
Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale.