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Dichiarazione dei redditi 2019: modello 730 o Redditi PF? Tutte le differenze e quale delle due tipologie usare

Ci stiamo avvicinando alla data ufficiale per l’invio della propria dichiarazione dei redditi 2019 ed è utile arrivare preparati alla presentazione del modello Unico, 730 ordinario o precompilato. Come prima cosa è bene chiarire come scegliere il modello da utilizzare in base al proprio profilo. La possibilità di utilizzare il Modello 730, invece del più complicato modello Redditi PF, è legata anche alla tipologia di redditi del contribuente. I soggetti che possono utilizzare questa tipologia di dichiarazione precompilata o ordinaria, sono i contribuenti che nell’anno di presentazione della dichiarazione si qualificano come lavoratori dipendenti e pensionati; le persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente; soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro; collaboratori coordinati e continuativi; sacerdoti della Chiesa cattolica; giudici costituzionali, i parlamentari e altri titolari di cariche pubbliche elettive; soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

Inoltre possono presentare il 730, anche in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2018 hanno percepito redditi di lavoro dipendente o pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e nel 2019 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio. Il modello semplificato può anche essere utilizzato dai dipendenti, pensionati e collaboratori che, oltre alla retribuzione o alla pensione, devono dichiarare uno o più dei seguenti redditi: da terreni e/o fabbricati, anche concessi in locazione; da lavoro autonomo occasionale (cioè senza partita Iva) o per diritti d’autore; redditi di capitale non soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo definitivo; alcuni redditi diversi (es. da cessioni di terreni edificabili; da terreni e/o fabbricati situati all’estero; da attività commerciali occasionali); alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata (ad esempio rimborsi di imposte e/o spese dedotte o detratte in anni precedenti).

Il modello Redditi PF
I contribuenti che invece sono obbligati a presentare il modello Redditi PF sono quei soggetti sono titolari di partita Iva che esercitano attività artistiche o professionali, anche in forma associata, o anche se rientranti nel regime dei “minimi” o forfettari; chi ha redditi d’impresa o di partecipazione in società di persone; i contribuenti non residenti in Italia nel 2018 e/o nel 2019; i contribuenti, come i venditori porta a porta, che devono presentare una tra le dichiarazioni Iva, Irap e 770; coloro che hanno plusvalenze dalla cessione di partecipazioni qualificate; chi deve presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti, per i redditi del 2018 del “de cuius”; i titolari di alcune tipologie di redditi “diversi” (es. proventi da cessione di aziende).
Chi è esonerato dalla dichiarazione dei redditi
Alcune persone fisiche non sono obbligate a presentare la dichiarazione dei redditi. Si tratta di quei soggetti che nel 2018 hanno avuto soltanto: redditi da fabbricati e/o terreni non superiori a 500 euro; redditi catastali da abitazione principale e pertinenze (box, cantine) o da altri fabbricati non locati (salvo quelli nel medesimo comune dell’abitazione principale), quale che sia il loro importo; redditi di lavoro dipendente o pensione, corrisposti da un unico soggetto che ha effettuato le ritenute o da più soggetti ma conguagliati da uno di essi; redditi di lavoro dipendente e assimilati o pensione, anche se corrisposti da più datori di lavoro e non conguagliati, non superiori a 8.000 euro complessivi se il periodo di lavoro o pensione è durato l’intero anno; redditi da assegni periodici di separazione o divorzio non superiori a 8.000 euro complessivi; solo redditi esenti (pensioni di guerra, rendite Inail, indennità di accompagnamento, ecc.) o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva (interessi su titoli di Stato, dividendi da azioni non qualificate). Sono esonerati dalla dichiarazione anche i contribuenti che hanno redditi di qualsiasi tipologia (eccetto quelli derivanti da attività svolte con partita Iva) quando l’Irpef dovuta, al netto delle ritenute, delle detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro o pensione, non supera i 10,33 euro.
Invii e scadenze
A partire dal 15 aprile l’Agenzia delle entrate ha reso disponibile sul proprio sito internet, le dichiarazioni precompilate per l’anno 2019. Per consultarla basta accedere sulla propria area riservata, ma l’accettazione, la modifica e l’invio del proprio 730 precompilato sarà possibile a partire dal 2 maggio, mentre per il modello Redditi Pf si dovrà attendere il prossimo 10 maggio. Per quanto riguarda le scadenze di presentazione delle dichiarazioni, il 7 luglio è il termine ultimo per la presentazione del 730 al sostituto d’imposta (se presta l’assistenza), mentre se l’invio viene effettuato dal contribuente via web o tramite intermediario (Caf o professionista) la scadenza è fissata al 23 luglio. Per il modello Redditi Pf invece la data ultima per l’invio è più lunga: entro il 30 settembre infatti è possibile inviare il modello in via telematica direttamente dal contribuente o tramite intermediario (Caf o professionista).

 

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