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Dichiarazione dei redditi 2024, dal 730 ‘semplificato’ a quello precompilato: ecco cosa cambia

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Sostanziose novità in arrivo per la dichiarazione dei redditi 2024 con il modello 730. Quest’anno sarà possibile effettuare la dichiarazione precompilata con una nuova modalità, detta ‘semplificata’. Ma cosa cambierà effettivamente? A partire dal 30 aprile, come stabilito dal decreto legislativo sugli adempimenti fiscali (1/2024), che recepisce alcuni principi direttivi della riforma fiscale (legge n. 111/2023), l’Agenzia delle Entrate sperimenta un nuovo metodo di comunicazione tra Fisco e contribuenti: la circolare 8/E fornisce le istruzioni operative su come compilare il modello per persone fisiche non titolari di partita Iva, titolari di partita Iva sostituti d’imposta e in materia di revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni.
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Tutte le novità della dichiarazione dei redditi 2024

La possibilità di utilizzare la dichiarazione dei redditi semplificata è garantita per lavoratori dipendenti e pensionati, percettori anche di redditi assimilati. Con questa scelta, l’Agenzia delle Entrate rende disponibili in modo analitico al contribuente le informazioni in suo possesso, che possono essere confermate o modificate. Informazioni rintracciabili facilmente in un’apposita sezione del sito web dove compilare il modello 730, accessibile tramite l’area riservata dell’utente.

Seguendo un percorso guidato e ‘semplificato’, i contribuenti potranno confermare o modificare le informazioni in possesso del Fisco che, in seguito, saranno riportate in via automatica nei campi corrispondenti della dichiarazione dei redditi modello 730, rendendo così più semplice la compilazione della dichiarazione precompilata. Come specifica la stessa Agenzia delle Entrate nella sua circolare, le modalità tecniche di accesso al nuovo sistema saranno definite da uno specifico provvedimento del direttore, previo contributo del Garante per la protezione dei dati personali.

In una fase successiva, la possibilità di presentare la dichiarazione semplificata sarà estesa progressivamente a tutti i contribuenti non titolari di partita Iva. Ad esempio, il modello di dichiarazione semplificato potrà essere presentato anche dai soggetti non titolari di partita Iva, che non conseguono redditi di lavoro dipendente o assimilati, ma esclusivamente redditi di capitale. Un provvedimento emanato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate stabilirà la graduale inclusione di nuove tipologie reddituali tra quelle che possono essere dichiarate usando il modello 730 semplificato.

Come funziona il modello 730 semplificato

Già da quest’anno è inoltre possibile riportare i redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposizione sostitutiva. Un’altra novità consente poi ai soggetti che presentano il modello dichiarativo 730 di poter richiedere direttamente all’Agenzia delle Entrate l’eventuale rimborso dell’imposta o effettuare il pagamento dell’importo dovuto, anche se in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

Anche i modelli dichiarativi Redditi, Iva e Irap saranno più snelli grazie alla graduale eliminazione delle informazioni non importanti ai fini della liquidazione dell’imposta o acquisibili dall’Agenzia delle Entrate dalle banche dati proprie, oppure, nella titolarità di altre amministrazioni. Questa cosa riguarderà soprattutto i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni per gli operatori economici. In pratica, sparirà l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi i crediti d’imposta per i quali è riconosciuto il solo utilizzo tramite “compensazione orizzontale” che ha lo scopo di estinguere debiti.

Per quelli per cui permane l’obbligo di indicazione nelle dichiarazioni annuali, invece, è stabilito che il mancato riporto nei modelli dichiarativi delle informazioni ad essi relative non comporta la decadenza dal beneficio (a patto che i crediti d’imposta siano spettanti). Tale previsione non vale per i crediti d’imposta qualificati, come aiuti di Stato. Le Entrate annunciano, inoltre, che per lavoratori autonomi e imprenditori sarà accessibile, in fase di sperimentazione, la dichiarazione dei redditi precompilata.

La nuova circolare del Fisco modifica anche i termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni, in materia di imposte sui redditi (modello Redditi) e Irap, inclusa la dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), per gli anni 2024 e seguenti, restando inalterati i termini relativi alla presentazione del modello 730. Le nuove scadenze entreranno in vigore il 2 maggio 2024. Il prossimo 30 aprile scadono i termini entro cui trasmettere il modello Iva messo a disposizione a decorrere dallo scorso 15 gennaio e sarà disponile online il modello 730 in questa nuova versione. Poi, come si capisce dalla circolare, sono posticipati alcuni termini.

Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023:

– al 15 ottobre 2024, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir e dei soggetti passivi Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;

– al quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per la trasmissione telematica da parte dei soggetti passivi Ires con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024:

– tra il 15 aprile e il 30 giugno 2025, per le persone fisiche che presentano la dichiarazione tramite un ufficio di Poste italiane;

– tra il 15 aprile e il 30 settembre 2025, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir e dei soggetti passivi Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;

– entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti passivi Ires con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

Per il periodo d’imposta al 31 dicembre 2025:


– tra il primo aprile e il 30 giugno dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per le persone fisiche che presentano la dichiarazione tramite un ufficio di Poste italiane ;

– tra il primo aprile e il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir e dei soggetti passivi Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;

– entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti passivi Ires con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
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