In linea teorica il fondo patrimoniale serve per destinare determinati beni e i loro frutti e bisogni della famiglia e dei figli, viene cioè costituito una sorta di patrimonio a parte, separato da quello dei coniugi o dei componenti dell’Unione civile e perciò è inattaccabile dai creditori entro alcuni limiti che vedremo a breve in caso di debiti sorti nello svolgimento dell’attività d’impresa di lavoro autonomo di uno dei coniugi. Questo beneficio dell’ impignorabilità si giustifica per via della funzione sociale a cui il fondo adempie, ossia la tutela della famiglia, bisogna infatti contestualizzare questo Istituto con il periodo storico in cui fu concepito: l’epoca fascista, in cui la famiglia era particolarmente tutelata.
Non tutti possono costituire un fondo patrimoniale: non possono farlo i single, i conviventi, le persone separate o divorziate. Insomma, il fondo patrimoniale è destinato solo a persone unite in matrimonio in comunione o separazione dei beni e ai componenti di un’unione civile. Il fondo patrimoniale però può essere costituito anche mediante testamento che sia olografo o pubblico da parte di un terzo a beneficio dei soggetti che abbiamo appena indicato, cioè la famiglia o l’unione civile.
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Quali beni protegge il fondo patrimoniale?
Come vedremo a breve il fondo patrimoniale è una sorta di campana di vetro entro cui si possono mettere alcuni beni per proteggerli dalle aggressioni dei creditori. I beni che possono essere racchiusi nel fondo patrimoniali sono: immobili, mobili registrati ad esempio auto, moto, barche, titoli di credito, azioni di società per azioni di Spa e secondo alcuni giudici anche le quote delle s.r.l. Non è quindi possibile inserire in un fondo patrimoniale un bene mobile come ad esempio un quadro o un gioiello o un conto corrente bancario o un lingotto d’oro. È del tutto indifferente il fatto che la proprietà del bene da inserire nel fondo patrimoniale sia comune ai coniugi o di uno solo dei componenti della famiglia.
Da cosa protegge il fondo patrimoniale?
Una volta costituito il fondo patrimoniale protegge non da tutti i debiti ma solo da quelli che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. In buona sostanza contro i debiti derivanti da investimenti e finalità speculative il fondo patrimoniale può essere un valido scudo, invece per tutti gli altri debiti compresi quelli fiscali, il fondo patrimoniale non ha alcuna efficacia. Per meglio comprendere la questione, immaginiamo il caso di un uomo che non paghi il condominio nonostante sull’ l’appartamento sia stato costituito un fondo patrimoniale, il condominio potrà ugualmente pignorarlo perché la casa è un bene destinato ai bisogni della famiglia e di relativi debiti connessi ad essa, come appunto le quote condominiali. L’ imu, l’imposta sulla spazzatura, non risentono dell’esistenza dello scudo del fondo patrimoniale. Stesso discorso per le imposte sul reddito come l’IRPEF, chi non paga le tasse connesse all’attività lavorativa o ai redditi necessari a sostenere la famiglia può subire il pignoramento del fondo patrimoniale, chi i debiti per realizzare un investimento o per fare una vacanza da sogno, bene di per sé voluttuario, può ottenere tutela dal fondo patrimoniale.
Come si costituisce un fondo patrimoniale?
Fare un fondo patrimoniale è abbastanza semplice: bisogna necessariamente recarsi da un notaio per redigere un atto pubblico. È necessaria la presenza di entrambi i coniugi o dei componenti per l’unione civile. Il fondo patrimoniale viene poi annotato all’atto di matrimonio ed è da questo momento e non prima, cioè da quando sei andati al dal notaio, che i beni inseriti nel fondo patrimoniale diventano impignorabili. Quindi prima annotate il fondo patrimoniale all’atto di matrimonio, prima a stare tranquilli.
A questo punto, l’amministrazione dei beni inseriti nel fondo diventa di entrambi i coniugi o dei componenti dell’Unione civile. Il fondo può essere sempre revocato ma ci vuole il consenso di entrambi. Tuttavia se ci sono figli minorenni questa revoca richiede l’autorizzazione del giudice tutelare del tribunale A meno che nell’atto di costituzione del fondo non sia stato disposto un esplicito esonero da tale adempimento.
Da quando diventa efficace la tutela del fondo patrimoniale?
Come abbiamo scritto, il fondo patrimoniale non tutela mai dai debiti contratti per i bisogni familiari: a ben vedere si tratta di un ventaglio di ipotesi molto ampio,difatti oggi gran parte delle famiglie non hanno più le disponibilità economiche di un tempo, non hanno grandi patrimoni da tutelare, sicché le spese che vengono contratte restano sempre indirizzate al sostentamento e non anche a scopi speculativi o volontari strettamente necessari.
Tuttavia dovete sapere che nei primi cinque anni dalla sua annotazione il fondo patrimoniale può essere oggetto della cosiddetta azione revocatoria. In altri termini il creditore che non riuscendo a trovare altri beni del debitore da pignorare, perché quest’ultimo è rimasto sostanzialmente nullatenente, può rivolgersi al tribunale affinché renda inefficace nei suoi confronti il fondo patrimoniale. Ad agire può essere qualsiasi creditore, non solo quello sorto per debiti rivolti ai bisogni della famiglia. Scopo dell’azione revocatoria è rendere quindi pignorabili i beni inseriti nel fondo patrimoniale. Tutto ciò come già scritto è possibile però solo se non sono ancora passati cinque anni dall’ annotazione del fondo patrimoniale a margine dell’atto di matrimonio, e se il creditore dimostra che Il debitore non ha altri beni utilmente pignorabili, il che non richiede necessariamente che questi sia rimasto nullatenente, ma che i beni restanti non siano sufficienti,se pignorati a soddisfare il credito.