Slitta di due mesi il termine ultimo per poter fruire delle prestazioni NASpI. A stabilire i nuovi termini è il Decreto Agosto licenziato recentemente dal Consiglio dei Ministri, che concede un più ampio utilizzo della NASpI.
La NASpI, ovvero Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, è di fatto l’indennità mensile di disoccupazione realizzata per sostituire le precedenti ASpI e MiniASpI. La NASpI viene concessa in seguito alla presentazione di una regolare domanda da parte di chi è costretto a subire un evento fortuito quale la disoccupazione involontaria.
Come stabilisce l’articolo 5 del Decreto-legge n. 104 del 2020, le prestazioni NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione risulti concluso nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, “sono prorogate per ulteriori due mesi con decorrenza dal giorno della scadenza e alle medesime condizioni di cui all’articolo 92 del Decreto Rilancio”.
La norma contenuta nel Decreto Agosto considera anche i soggetti che hanno beneficiato della proroga delle suddette prestazioni introdotta dall’ articolo 92. La NASpI garantisce un introito mensile corrispondente allo stesso importo dell’ultima mensilità spettante in origine.
La NASpI: a quali lavoratori è riconosciuta
La NAspI è garantita a tutta una serie di lavoratori, come è facile intuire scorrendo le pagine del Decreto Agosto e il relativo ‘Messaggio’, che entra nel merito fornendo ulteriori dettagli sulle categorie coinvolte.
Se si possiedono i requisiti necessari ottenere l’indennità è facile, ma soprattutto veloce, utilizzando la modalità telematica e procedendo con la richiesta NAspI online.
La NAspI in termini generali è concessa ai lavoratori che, godendo di un rapporto di lavoro subordinato, perdono involontariamente l’occupazione.
Il provvedimento considera :
. gli apprendisti;
. i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
. il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
. i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni.
Possono ottenere la NAspI i lavoratori che sono in possesso di determinati requisiti fra cui:
. l’aver perso il posto di lavoro involontariamente (circolare INPS 20 ottobre 2003, n. 163);
. il possesso dello stato di disoccupazione;
. i lavoratori inoltre devono poter far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti lo stato di disoccupazione e 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio dello stato di disoccupazione.
La proroga: a chi non è concessa
La proroga, stabilita dal Decreto Agosto, non spetta a chi ha già percepito la NAspI in forma anticipata così come i soggetti che hanno ottenuto i benefici delle indennità per COVID-19, elargite dal decreto Cura Italia prima e dal Decreto Rilancio successivamente.
Motivi di interruzione e decadenza
Una volta concessa la NAspI può essere interrotta o sospesa se sussistono motivi concreti. Due essenzialmente i motivi di interruzione e decadenza. La NAspI viene sospesa ad esempio se il beneficiario ha trovato una nuova occupazione di durata pari o inferiori ai sei mesi. La NAspI viene invece ridotta nel caso in cui il beneficiario dovesse percepire contemporaneamente redditi da lavoro dipendente o autonomo. Situazione che deve essere comunicata rapidamente, pena la decadenza del diritto.
interruzioni. In particolare, la percezione della Naspi:
si sospende se il beneficiario trova una nuova occupazione di durata pari o inferiori ai sei mesi;
viene ridotta se il beneficiario percepisce contemporaneamente redditi da lavoro dipendente o autonomi (il cui inizio deve essere comunicato, pena la decadenza dal diritto).