Matteo Salvini nei giorni scorsi ha potuto festeggiare l’archiviazione delle accuse a suo danno per abuso d’ufficio in merito al caso dello sbarco negato alla nave Alan Kurdi della Ong Sea Eye, che ad aprile aveva soccorso 65 migranti tra Italia e Libia. Un caso di entità minore, per carità. Che però sta facendo discutere gli esperti di diritto internazionale per quelle motivazioni che, secondo diversi pareri, sarebbero a dir poco fallaci.
A denunciare l’accaduto sono stati, spiega Il Post, il giurista Vitalba Azzollini e il ricercatore Matteo Villa. I due hanno scoperto che un importante paragrafo del parere del Tribunale è stato copiato da un documento in formato pdf scritto da un gruppo di avvocati che a sua volta citava in maniera sbagliata e semplificata il principale trattato internazionale che regola il soccorso in mare, la Convenzione di Amburgo del 1979.
Sul caso è tornato anche il Corriere della Sera: “Secondo il parere del Tribunale dei ministri la responsabilità di assegnare un porto sicuro alle navi che hanno soccorso delle persone in mare spetta allo stato di primo contatto, che seguendo alla lettera il diritto internazionale non può che identificarsi in quello della nave che ha provveduto al salvataggio”. Stando ai giudici, se l’ong spagnola Open Arms dovesse soccorrere alcuni migranti al largo della Libia dovrebbe chiedere un porto sicuro alla Spagna. Un parere che quindi coincide Il parere coincide perfettamente con la tesi di Salvini secondo cui le ong straniere dovrebbero sbarcare i migranti soccorsi nei propri porti, senza approdare in Italia.
E però gli esperti di diritto fanno notare come la Convenzione di Amburgo obblighi qualsiasi nave a prestare soccorso immediato in mare “senza distinzioni relative alla nazionalità o allo status di tale persona o alle circostanze nelle quali tale persona viene trovata”. L’Organizzazione marittima internazionale, un organo dell’Onu, chiarisce che ad occuparsi del coordinamento dei soccorsi deve essere il Paese del primo centro che viene a conoscenza del naufragio, che però dovrà immediatamente occuparsi di trasferire il comando a quello responsabile della zona Sar (cioè di ricerca e salvataggio) dove è avvenuto l’incidente.
Le norme sul “porto sicuro” prevedono inoltre che sia individuato al più presto e in un luogo che rispetti i diritti umani delle persone soccorse: chiaro che non possa trattarsi di una struttura distante centinaia di chilometri. Per motivare il parere, sembra che il Tribunale dei ministri abbia copiato un testo pubblicato nel 2014 dal Gruppo di studio del progetto Lampedusa, che cita in maniera sbagliata la Convenzione di Amburgo e semplifica eccessivamente il diritto internazionale in materia di soccorso marittimo. Un errore che porta a due conseguenze: un equivoco sulla presunta responsabilità del paese di “primo contatto” e l’associazione sbagliata tra il Paese di primo contatto e lo stato di bandiera, senza alcuna base giuridica.
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