Arriva la fine dell’anno e incombono le scadenze. Ecco un piccolo promemoria-guida per evitare di incorrere in guai con il Fisco. 1) Il 16 dicembre 2018, che slitta a lunedì 17 dicembre, scade il termine per il saldo dell’anno 2018 per la Tasi e l’Imu. Chi non paga o paga in ritardo l’Imu, imposta municipale sugli immobili, o la Tasi, tassa sui servizi indivisibili, può avvalersi del ravvedimento. Si può fruire del “perdono” anche se è stato pagato meno del dovuto. È infatti possibile sanare queste dimenticanze od omissioni con il ravvedimento previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997, ed esteso alla Iuc (Imposta unica comunale) dall’articolo 1, comma 695, della legge 147 del 27 dicembre 2013, legge di stabilità per il 2014.
2) L’acconto Iva: per determinare l’acconto dell’Iva dovuto il 27 dicembre 2018 è possibile scegliere tra tre metodi alternativi: – L’acconto con il metodo storico è pari all’88% del versamento effettuato o da effettuare per il mese di dicembre dell’anno precedente da parte dei contribuenti mensili o per l’ultimo trimestre dell’anno precedente da parte dei contribuenti trimestrali. – Metodo previsionale, l’acconto è pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre (contribuenti mensili), in sede di dichiarazione annuale Iva (contribuenti trimestrali ordinari), per il quarto trimestre (contribuenti trimestrali «speciali») – Il metodo analitico effettivo si basa sulle operazioni effettuate fino al 20 dicembre dell’anno.
3) Il ravvedimento per chi paga in ritardo: i contribuenti che saltano l’appuntamento con i versamenti in scadenza il 30 novembre 2018, a partire dal 1° dicembre e fino al 14 dicembre 2018, possono avvalersi del ravvedimento sprint, da fare entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine. Sono interessati i contribuenti che non versano il secondo o unico acconto delle imposte sui redditi e Irap per il 2018, in scadenza il 30 novembre.
4) Intrastat: l’invio degli elenchi Intrastat relativi al mese di novembre scade il 27 dicembre. Per svolgere correttamente questo adempimento è necessario valutare con attenzione i volumi delle operazioni intracomunitarie. Le diverse “soglie”, infatti, rilevano non solo per accertare se si rientra tra i soggetti obbligati all’invio ma anche per definire con quale periodicità si debbano presentare i modelli e se si debba compilare la parte statistica, oltre a quella di natura fiscale.
5) Il bonus investimenti: per super e iper ammortamento conviene anticipare le scelte di investimento effettuando ordini e acconti del 20% entro il 31 dicembre 2018. Così facendo si potranno ancora sfruttare le due agevolazioni che vengono eliminate (superammortamento) o depotenziate (iperammortamento) dalla legge di Bilancio. Per il superammortamento, ordini e acconti del 20% entro il prossimo 31 dicembre consentono a imprese e professionisti di avere ancora a disposizione 6 mesi per effettuare l’investimento (consegna del bene) su cui stanziare la maggiorazione del 30 per cento. Per l’iperammortamento, la “prenotazione” entro fine 2018 apre una finestra di 12 mesi per attuare l’investimento con la consegna o l’ultimazione dell’opera (ma con interconnessione anche dopo il 31 dicembre 2019) applicando la maggiorazione del 150% senza alcun limite di importo.
6) La tardiva presentazione della dichiarazione dei redditi può essere sanata autonomamente dal contribuente grazie al ravvedimento operoso, sulla base di quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera c), del Dlgs 472/1997. Il ravvedimento è consentito solo se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dalla scadenza (per quest’anno prevista entro il 31 ottobre 2018). I contribuenti avranno, pertanto, tempo fino al prossimo 29 gennaio 2019, per sanare la specifica violazione.
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