Il decreto sicurezza bis è in vigore da circa tre settimane, firmato da Salvini, Moavero Milanesi, Bonafede, Trenta, Tria e Toninelli, e sta già facendo discutere. Diversi i punti che in questi giorni sono finiti sotto la lente d’ingrandimento dei media e degli utenti, a partire dalla sua genesi. Premessa per l’emanazione del pacchetto di norme è infatti l’urgenza, che ha portato alla scelta del decreto legge come strumento per scavalcare il Parlamento, normalmente titolare del potere di legiferare.
Eppure i dati del Viminale evidenziano un calo degli sbarchi ed è lo stesso Salvini, alla conferenza stampa di presentazione del decreto, a vantarsi della riduzione degli arrivi, smentendo così proprio le premesse dello strumento.
A mettere in discussione la legittimità nella scelta dello strumento del decreto, inoltre, c’è la previsione di disposizioni non omogenee tra loro: in soli diciotto articoli, il decreto sicurezza bis si occupa di passaggio di navi, immigrazione, modifiche del codice penale e di procedura penale, esecuzione di sentenze penali, coordinamento investigativo estero, Universiadi, rimpatrio, violenza sportiva.
Uno dei temi che occupa più spazio nel decreto sicurezza bis è poi l’inasprimento delle pene per reati commessi nel corso di manifestazioni. Nel presentare il decreto, il ministro degli Interni, cui si è accodato il presidente del Consiglio, ha descritto questa sostanziale modifica del codice penale come rivolta a coloro che “aggrediscono poliziotti, carabinieri, uomini e donne della forza pubblica in servizio durante le manifestazioni muniti di caschi, razzi, fuochi artificiali, mazze o bastoni”, quindi – ha aggiunto Salvini- “evidentemente non è la protesta pacifica dello studente o dell’operaio”. Una sintesi ben diversa dalla realtà.
Il provvedimento governativo, infatti, non si limita a inasprire sanzioni già previste, ma procede a una più generale riforma del codice penale. In particolare, il decreto prevede una circostanza aggravante per diversi reati, ossia interruzione di un ufficio o servizio pubblico o servizio di pubblica necessità (art. 340 c.p., con il massimo della pena raddoppiato), devastazione e saccheggio (art. 419 c.p.), danneggiamento (635 c.p.), oltre a un’aggravante generale aggiunta all’art. 339 c.p., che si riferisce ai reati di violenza e minaccia o di resistenza a pubblico ufficiale.
Agire durante una manifestazione è paragonato, in termini di gravità, all’utilizzo di armi o al rendersi irriconoscibili. Tra i paradossi generati, minacciare un poliziotto in pubblico durante una manifestazione, a volto scoperto, è punito più severamente che minacciare un poliziotto a casa propria o a casa dell’agente stesso.
Inoltre un gruppo di operai che per manifestare fermasse la circolazione stradale, rischierebbe da uno a sei anni per blocco stradale, mentre se per negligenza uccidesse qualcuno rischierebbe di essere condannato alla reclusione da sei mesi a cinque anni. Al di là della lotta all’immigrazione, a far discutere è il fatto che la circostanza di una manifestazione pubblica diventi automaticamente aggravante di un reato.
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