Tra le varie annunciti del Governo, c’è anche quella relativa all’introduzione del salario minimo. Il DDL 658 contenente l’istituzione del salario minimo orario prevede di fissare il salario minimo a 9 euro lordi all’ora, ossia al lordo degli oneri contributivi e previdenziali. Ma prevede soprattutto di riconoscere il contratto collettivo maggiormente rappresentativo che deve essere preso a riferimento per l’individuazione della retribuzione oraria spettante al lavoratore in base al livello, la mansione svolta e nel settore di attività.
L’art. 1 del Disegno di Legge disciplina le “finalità” della norma: “I datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori così come individuati nell’articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente alla quantità e qualità del lavoro prestato”.
Il salario minimo viene introdotto per i rapporti di natura subordinata, quindi le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, contratto a tempo determinato o contratto a termine, contratto a tempo parziale o contratto part-time, apprendistato ecc.. La norma prevede una definizione di retribuzione proporzionata e sufficiente.
La legge stabilisce che il salario minimo, o per meglio dire la retribuzione oraria spettante al lavoratore, dovrà essere individuata in primis facendo riferimento al contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro, generalmente individuato nel contratto di lavoro o nella lettera di assunzione, o comunque facendo riferimento al CCNL del settore che sia stipulato dai sindacati “più rappresentativi sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, anche considerato nel suo complesso”.
Premesso che il contratto collettivo può prevedere anche più di 9 euro lordi, ma nel caso al lavoratore spettasse il salario minimo di legge, i 9 euro lordi si concretizzano in primis in un contributo a carico del lavoratore da versare all’Inps generalmente fissato nel 9,19%, quindi i 9 euro scenderebbero di 0,83 euro ad ora di contributi previdenziali Inps (se l’aliquota Inps a carico del lavoratore è 9,19%) e quindi l’imponibile fiscale è di 8,17 euro.
Su questo imponibile si paga la tassazione Irpef, che nel caso in questione è pari al 23% fino a 15.000 euro di reddito annuo da lavoro dipendente e del 27% sul reddito annuo da lavoro dipendente superiore a 15.000 euro. Ponendo il caso di un’aliquota media del 15%, il lavoratore percepirebbe un netto di poco inferiore ai 7 euro.
L’art. 2 al comma 2 del disegno di legge prevede che le collaborazioni incluse alle quali si applicherà il salario minimo di almeno 9 euro lordi sono: “a) collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
d-bis) alle collaborazioni prestate nell’ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367; d-ter) alle collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74″. Resta da capire come si individuerà il salario minimo visto che le collaborazioni in genere non prevedono un orario di lavoro concordato, come per i lavoratori subordinati.
Le collaborazioni escluse dal salario minimo sono: b) alle collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali; c) alle attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
La legge comunque stabilisce che in primis si guarda al contratto collettivo, andando ad individuare a quale CCNL bisogna far riferimento. E in ogni caso il salario deve essere almeno di 9 euro lordi. La grande questione che solleva la legge è l’individuazione tra i tantissimi CCNL di ogni settore, quale è quello di riferimento per il diritto alla retribuzione oraria del lavoratore.
Ma quali sono le retribuzioni minime secondo i principali CCNL in Italia? Andando a guardare ad esempio: nel contratto commercio il salario minimo è di 7,64 euro (prendendo il livello 7 del CCNL Terziario Confcommercio, che è il livello di inquadramento più basso, il lavoratore percepisce 1.283,36 euro mensili, che come retribuzione oraria dividendo per il divisore 168 per chi lavora 40 ore settimanali, è pari appunto a 7,64 euro). Un livello 5 percepisce invece 8,99 euro all’ora (1.510,98 euro diviso 168 fa circa 8,99 euro).
nel contratto metalmeccanici il salario minimo di 7,58 euro (prendendo il livello 1 del CCNL Metalmeccanici Industria, che è il livello più basso, un lavoratore percepisce un lordo mensile di 1.310,80 euro che con il divisore 173 è pari a 7,58 euro). Un livello 3 percepisce invece 9,27 euro (1.604,53 euro diviso 173 fa circa 9,27 euro).
È facile dunque intuire che, diventando legge, quindi di rango superiore rispetto al CCNL, con le parti sociali che dovranno adeguarsi, potranno beneficiare dell’introduzione del salario minimo garantito a 9 euro lordi tutti coloro che svolgono mansioni previste nei livelli più bassi del contratto collettivo e che hanno una retribuzione annua lorda inferiore a 1.500 euro circa secondo il CCNL applicato al rapporto di lavoro e il livello di inquadramento.
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